Dal 2019 la società AVR SpA, gestisce il servizio di Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, il servizio di spazzamento e lavaggio delle aree urbane
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• Denominazione: AVR SpA
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• Sede legale: Roma in via Francesco Tensi, 116
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• Partita IVA: 00931311005
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• Codice Fiscale: 00787010586
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• Sito internet: avrgroup.it
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• Posta Elettronica Certificata PEC: avr@legalmail.it
- Le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti sono svolte dall'Ufficio Tributi del Comune di Villacidro
- Le attività di trattamento e recupero e trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sono gestite dall'Ufficio Tecnico Servizio Ambiente del Comune di villacidro
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di persona recandosi presso la sede di Villacidro in via Roma n. 232;
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telefonando al numero verde 800.342.999;
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inviando una e-mail a igiene.villacidro@avrgroup.it;
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segnalazione disservizi e reclami compilando il modulo disponibile nel sito della società all’indirizzo https://www.avrgroup.it/igiene-urbana/servizi/segnalazioni ;
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ritiro ingombranti compilando il modulo di prenotazione direttamente sul sito del Gestore;
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Sito internet: avrgroup.it
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Posta Elettronica Certificata PEC: avr@legalmail.it
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a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n. 1;
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tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it;
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tramite servizio postale;
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a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n. 1;
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tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it;
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tramite servizio postale;
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presso la sede di Villacidro in via Roma n. 232;
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telefonando al numero verde 800.342.999;
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segnalazione disservizi e reclami compilando il modulo disponibile nel sito della società all’indirizzo https://www.avrgroup.it/igiene-urbana/servizi/segnalazioni;
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inviando una e-mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC: avr@legalmail.it
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a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n. 1;
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tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it;
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tramite servizio postale;
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a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n. 1;
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tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it;
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tramite servizio postale;
Nel link sottostante il calendario per la raccolta differenziata per l'anno 2024
Vai alla sezione dedicata nel sito del Comune di Villacidro https://www.comune.villacidro.su.it/index.php/tzente/pagine/differenziata
Vai alla sezione dedicata nel sito del gestore AVR https://www.avrgroup.it/igiene-urbana/servizi/dove-lo-butto
La percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune di Villacidro è la seguente:
- Anno 2022 76,77%
- Anno 2021 76,86%
- Anno 2020 77,16%
- Anno 2019 77,56%
In questa sezione sono riportati una serie di informazioni ed approfondimenti utili per il contribuente e per il cittadino, al fine di comprendere meglio la Tassa Rifiuti e i comportamenti da seguire nelle varie situazioni.
Premessa
A decorrere dall'anno 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale reca le disposizioni e i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, finalizzato alla determinazione delle tariffe da applicare. Con la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di ARERA e s.m.i. è stato approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, che introduce modifiche e correttivi al precedente MTR-1.
La TARI (Tassa Rifiuti) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti e il servizio di spazzamento e lavaggio strade, a carico dell'utilizzatore. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull’intero territorio comunale. Principalmente può essere suddivisa in due macro categorie, la prima riferita alle utenze domestiche e la seconda alle utenze non domestiche.
Utenze Domestiche: sono riconducibili alle utenze domestiche i rifiuti prodotti nelle abitazioni quali ad esempio scarti e resti di cibo, imballaggi e contenitori di alimenti e bevande (plastica, vetro, metalli, cartone), sfalci d'erba e potature di giardini (in piccole quantità), indumenti usati ecc.., conferibili negli appositi contenitori nei giorni stabili con la modalità porta a porta. In quantità limitate possono essere smaltiti anche i cosiddetti "Ingombranti", quali ad esempio vecchi elettrodomestici, mobilio, materassi ecc.., conferibili solo previo appuntamento da fissare col Gestore e nei giorni con esso stabiliti (vedi la sezione dedicata per dettagli).
Utenze non domestiche: sono riconducibili alle utenze non domestiche i rifiuti prodotti dalle attività produttive assimilabili ai rifiuti domestici. Sono assimilabili ai rifiuti domestici scarti e resti di cibo, imballaggi e contenitori di alimenti e bevande (plastica, vetro, metalli, cartone) ecc.. Sono esclusi i rifiuti speciali e pericolosi per i quali occoro procedimenti complessi e diversi per il loro smaltimento.
Soggetti
I soggetti coinvolti in modo diretto nella raccolta dei rifiuti sono il Comune di Villacidro e il Gestore, i quali assolvono a compiti diversi ma sono accomunati da un unico scopo, fornire il Servizio della Raccolta Rifiuti.
Il Comune di Villacidro è l'Ente che garantisce il servizio, gestendo i rapporti con gli utenti, bandisce le gare d'appalto, approva le tariffe, le liste di carico, la bollettazione ecc.. All'interno dell'Ente vi sono diversi Organi e Uffici che seguono le varie fasi del complesso iter in cui si compone il Servizio della Raccolta Rifiuti. In modo molto schematico possiamo suddividere l'Ente in tre settori principali:
- Consiglio Comunale: approva le tariffe, il numero delle rate e le date di scadenza (in base ai dati forniti dagli Uffici e dal Gestore);
- Servizio Tecnico Lavori Pubblici: bandisce la gara d'appalto e lo aggiudica al vincitore, gestisce i rapporti col Gestore (vincitore della gara d'appalto) vigilando sulla corretta attuazione dell'appalto ecc.;
- Servizio Economico-Finanziario e Tributi: gestisce i rapporti con l'utenza, propone le tariffe, redige la lista di carico, aggiorna la banca dati dei contribuenti ecc.;
Il Gestore è la società vincitrice della gara d'appalto incaricata della raccolta dei rifiuti. Effettua la raccolta e il conferimento in discarica dei rifiuti urbani raccolti suddivisi per tipologia (organico, plastica, vetro ecc.), programma ed effettua il ritiro degli "ingombranti", gestisce rapporti con l'utenza relativamente a segnalazioni, disservizi, reclami, assegnazione kit bidoni e sacchetti (ove previsto), effettua il lavaggio e spazzamento delle strade ecc.. Il tutto avviene in base alle modalità stabilite nel contratto d'appalto ed alla normativa di settore vigente.
Altro soggetto coinvolto nel ciclo dei rifiuti è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'ARERA è coinvolta in modo indiretto nel ciclo dei rifiuti in quanto non partecipa attivamente al servizio di raccolta rifiuti ma indirettamente, avendo la stessa il compito di verifica e controllo sull'operato del Gestore e degli Enti coinvolti, dettando anche le linee guida e direttive per la corretta determinazione delle tariffe. Lo scopo è quello di tutelare il cittadino fruitore del servizio, garantendo la massima trasparenza. L'ARERA ha messo a disposizione del cittadino lo Sportello per il Consumatore che oltre ad occuparsi dei servizi Luce e Gas e Idrico, dal 2018 si occupa anche dei Rifiuti domestici. A questo link è possibile consultare la nota informativa di ARERA sullo Sportello del consumatore, mentre a questo link si accede direttamente allo Sportello per il Consumatore. Si rimanda ai link precedenti per maggiori approfondimenti.
Chi deve pagare
Presupposto per l’applicazione della Tassa Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice di detenzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come ad esempio le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
La Tassa Rifiuti è dovuta sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. Per le utenze non domestiche, nel caso di produzione di rifiuti speciali o non assimilabili a quelli urbani, è preferibile contattare l'Ufficio Tributi per avere maggiori informazioni.
Si ricorda che il pagamento della tassa è obbligatorio, previsto dalla normativa statale e la mancata ricezione dell’avviso presso il domicilio non esonera il contribuente dal pagamento. Si invitano pertanto i cittadini che, per qualsiasi motivo, non abbiano ricevuto l’avviso di pagamento TARI presso il proprio domicilio a contattare l'Ufficio Tributi per informazioni e la consegna di un eventuale duplicato.
Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI
Determinazione della Tariffa
Come accennato in premessa a decorrere dall'anno 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), il quale reca le disposizioni e i criteri per la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, finalizzato alla determinazione delle tariffe da applicare. I criteri di calcolo utilizzati nel MTR fanno uso di complesse formule (anche di matematica finanziaria), non facilmente comprensibili dal fruitore finale del servizio, analizzando in modo dettagliato tutto il ciclo integrato per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il MTR possiamo definirlo come un'evoluzione del Metodo Normalizzato definito dal D.P.R. n. 158 del 1999 (sul quale si basa), adeguandolo ai principi di gestione odierna, tenendo conto di tutte le spese, investimenti (ammortamenti, smobilizzi, capitalizzazioni ecc.) e proventi (derivanti dalla vendita dei prodotti riciclabili quali vetro, plastica, metalli, organico ecc.) sostenuti nel ciclo integrato dei rifiuti.
Una volta determinato il costo totale del servizio per l'anno di riferimento, occorre determinare le tariffe. Le tariffe altro non sono che la ripartizione del costo del servizio su tutti gli utenti. La ripartizione avviene utilizzando i criteri previsti nel Metodo Normalizzato definito dal D.P.R. n. 158 del 1999. Il Metodo Normalizzato ha suddiviso la tariffa in due componenti principali: parte fissa composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La ripartizione delle due componenti avviene con l'utilizzo di coefficienti, suddivisi in base alla tipologia di utenza, Ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare) per le utenze domestiche, Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione Kg/mq anno) per le utenze non domestiche, determinati nell'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999. Le componenti Ka e Kb (utenze domestiche) sono suddivise in base al numero degli occupanti/componenti il nucleo familiare e vanno da "1" fino a "6 o più". Le componenti Kc e Kd (utenze non domestiche) sono suddivise in base al tipo di attività svolta/natura dell'occupazione ed attualmente sono state codificate 30 attività. Per le attività non ricomprese nell'elenco di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, si procede per analogia. I coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd sono scaturiti da studi approfonditi effettuati dagli esperti incaricati dal Governo, suddividendo l'Italia in tre aree Nord Centro e Sud.
Stabiliti i coefficienti K (a,b,c,d), gli stessi verranno utilizzati per determinare le due componenti (parte fissa e parte variabile) delle tariffe per l'anno di riferimento. La Tassa Rifiuti per l'utente finale è costituita dalla somma delle due componenti. Avremo pertanto:
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Parte fissa: determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti: €/mq. x superficie in mq.
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Parte variabile: determinata in relazione al numero degli occupanti. Gli importi sono determinati per 6 casistiche che vanno da "1 occupante" fino a "6 occupanti o più".
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Parte fissa: determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base del coefficiente potenziale di produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: €/mq. x superficie in mq.
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Parte variabile: determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base del coefficiente di produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: €/mq. x superficie in mq.
Da quanto fin qui esposto, ne consegue che il calcolo della Tassa Rifiuti cerca di ripartire nel modo più equo possibile i costi della raccolta rifiuti, applicando per le utenze domestiche una proporzionalità tra gli occupanti e la superficie dell'immobile, mentre per le utenze non domestiche la suddivisione è effettuata in base alla tipologia di attività ed il potenziale di produzione di rifiuti che la stessa può avere.
A titolo esemplificativo, prendiamo in considerazione due utenze domestiche ed ipotizziamo i seguenti scenari:
N.B. Agli importi determinati in base alle tariffe TARI deve essere aggiunto il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche noto come "contributo provinciale" o "addizionale provinciale", che dal 2020 ha assunto il valore fisso del 5% (salvo diversa deliberazione da parte della Provincia di competenza). Non si applica l'IVA in quanto si tratta di una tassa e non di un corrispettivo. (negli esempi sopra riportati occorrerà aggiungere il 5% di tributo provinciale)
Negli esempi sopra proposti emerge la ripartizione proporzionale che ciascuna componente della tariffa (parte fissa e parte variabile) ha sulla determinazione dell'importo totale, garantendo maggiore equità fiscale ed equilibrio di ripartizione dei costi del servizio su tutte le utenze.
Con decorrenza dall’anno 2024 vengono istituite le componenti di perequazione UR1,a e UR2,a ai sensi della deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ARERA “Istituzione Di Sistemi Di Perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani”, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, espresse in euro/utenza per anno, rispettivamente di 0,10 euro/utenza per UR1,a e di 1,50 euro/utenza per UR2,a:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno
Riduzioni
Sono previste delle riduzioni della TARI che possono agire sulla tariffa, sulla superficie o per fasce di reddito, a seconda della tipologia dell'utenza (domestica e non domestica) e di specifiche condizioni.
In questa sezione sono riportate tutte le informazioni inerenti le agevolazioni sulla Tassa Rifiuti (bandi, modulistica, graduatorie ecc.).
Le agevolazioni sono previste dall'articolo 25 del vigente Regolamento TARI, sono finanziate attraverso apposite autorizzazioni di spesa e la copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Il limite di spesa viene determinano annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe.
I bandi per le agevolazioni vengono pubblicati annualmente, con le modalità di accesso e la relaiva modulistica e sono validi solo per l'anno d'imposta a cui si riferiscono.
NON sono valide le domande presentate prima della pubblicazione dell'apposito bando e quelle presentate oltre la scadenza. La pubblicazione del bando avviene nell'albo pretorio del Comune di Villacidro e ne viene data notizia con apposito avviso sul sito istituzionale.
Di seguito vengono riportati tutti i dati relativi al bando per l'anno in corso. La sezione verrà aggiornata costantemente, con le pubblicazioni dei dati nelle varie fasi del bando.
Agevolazioni TARI - Bando 2024
il bando per l'anno 2024 è in corso di definizione
Altre tipologie di riduzioni
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abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
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abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
Percentuale di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo
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Percentuale di riduzione
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---|---|
Fino al 25%
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20%
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Dal 25,01% al 50%
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40%
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Dal 50,01% al 75%
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60%
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Oltre il 75%
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80%
|
Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al riciclo si applica la seguente formula:
R=(Qdich/(Kd)*S)*100
R percentuale di rifiuti avviati al riciclo
Qdich è la quantità avviata al riciclo,
Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'Ente
S è la superficie a ruolo dell'attività.
ATTIVITA’
|
RIDUZIONE
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---|---|
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE
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30%
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FALEGNAMERIE
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50%
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AUTOCARROZZERIE
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60%
|
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI
|
30%
|
GOMMISTI, OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA
|
40%
|
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO
|
30%
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
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30%
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LAVANDERIE E TINTORIE
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30%
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VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE
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50%
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CANTINE VINICOLE – FRANTOI OLEARI
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40%
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AMBULATORI MEDICI , VETERINARI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)
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20%
|
- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta.
- Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Come richiedere le riduzioni
Le riduzioni sopra descritte devono sempre essere richieste dal contribuente, presentando la dichiarazione ai fini TARI (per utenze domestiche o non domestiche) scaricabile dalla sezione Modulistica Ufficio Tributi. La dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi e deve essere presentata entro 30 giorni dalla richiesta di riduzione. Dovrà essere presentata la dichiarazione ai fini TARI anche per il venir meno delle condizioni di riduzione, sempre entro 30 giorni.
Per le Utenze non domestiche che usufruiscono della riduzione per avvio a riciclo (direttamente o tramite soggetti autorizzati), la dichiarazione andrà presentata solo il primo anno, mentre per gli anni successivi basterà la presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
N.B. è a carico dell'utente dimostrare la sussistenza dei requisiti per usufruire delle suddette agevolazioni. La mancata dimostrazione e la mancata presentazione della dichiarazione TARI comportano la non applicazione della riduzione.
In questa sezione èriportata la Delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI) per il corrente anno d'imposta.
Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/07/2020
Il pagamento della TARI avviene tramite modello di pagamento PagoPA, che amplia le possibilità di pagamento, sia in modalità classica (versione cartacea del modello) sia in modalità telematica (home e remote banking, App ecc.). Inoltre l’utilizzo del pagamento PagoPA consente di evitare gli errori commessi nei versamenti con F24 in quanto non sarà possibile pagare due volte la stessa rata, non ci saranno errori di digitazione di codice fiscale, codice ente o codice tributo, essendo la procedura semplificata e automatizzata. I pagamenti si possono effettuare:
Versione cartacea: recandosi presso uno sportello degli intermediari di Banche, Poste, Ricevitorie autorizzate (Sisal, tabacchini, Lottomatica ecc.) ed esibendo il modello cartaceo di pagamento PagoPA che si intende pagare;
Modalità telematica:
- tramite App utilizzando quelle messe a disposizione dai PSP quali banche, Poste ecc., tramite la AppIO. Basta inquadrare il QRcode presente sul modello di versamento e seguire le istruzioni della App stessa;
- online tramite siti qualificati che offrono il servizio di pagamento, inserendo il Codice Ente e il Numero dell’avviso (IUV) riportati sul modello di versamento e i dati del contribuente;
- home e remote banking utilizzando i servizi online messi a disposizione dalla propria Banca o Posta o con i terminali abilitati al servizio (ATM, Postamat ecc..), inserendo i dati riportati sul modello di versamento;
- tramite il servizio LINKmate, il nuovo sportello online del contribuente, dal quale è possibile effettuare i pagamenti e visualizzare la propria posizione di contribuente (per dettagli vedi la sezione dedicata).
ESCLUSIVAMENTE per gli utenti residenti all’estero il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT32E0760104800000016162091 – BIC BPPIITRRXXX – indicando nella causale il codice tributo (3944), il numero della rata, l’anno di riferimento della tassa e il codice fiscale del contribuente.
E' inoltre possibile effettuare il pagamento utilizzando i modelli di pagamento F24 con i codici tributo 3944 e TEFA.
Gli avvisi di pagamento TARI vengono inviati con i modelli di pagamento PagoPA, qualora il contribuente volesse effettuare i pagamenti tramite F24 dovra' richiederli all'Ufficio Tributi.
SPORTELLO TELEMATICO DEL CONTRIBUENTE LINKmate
Il comune di Villacidro ha attivato il nuovo servizio LINKmate, lo sportello telematico del contribuente in cui si potrà visualizzare la posizione dei tributi comunali, scaricare gli avvisi di pagamento, pagare direttamente online la TARI, verificare lo stato dei pagamenti effettuati, visualizzare i dati catastali degli immobili associati, prenotare appuntamenti, inviare documentazione, porre quesiti e tanto altro ancora. L’accesso allo sportello può essere fatto tramite SPID e CIE, in linea con le nuove direttive di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Per accedere allo sportello collegarsi al seguente link https://linkmate.servizienti.it/linkmateWeb/login?c=L924
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 01/07/2024 sono state stabilite, per l'anno 2024, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:
Rata n. |
Scadenza |
unica |
31 agosto 2024 |
1 |
31 agosto 2024 |
2 |
30 settembre 2024 |
3 |
31 ottobre 2024 |
4 |
30 novembre 2024 |
5 |
31 dicembre 2024 |
Ritardato od Omesso Pagamento
Il ritardato o mancato pagamento delle imposte alle scadenze dovute comporta, per il contribuente, l'applicazione di sanzioni ed interessi. La regolarizzazione degli importi dovuti e non versati può avvenire in due modi: a seguito di Attività di Accertamento da parte dell'Ente o Spontaneamente da parte del contribuente. Le due fattispecie attivano delle procedure diverse tra loro ma accomunate dallo scopo di regolarizzare la situazione del contribuente. L'attività di accertamento comporta l'applicazione di sanzioni maggiori rispetto alla regolarizzazione spontanea, in quanto nella seconda ipotesi viene premiata la volontà del contribuente, con una riduzione considerevole delle sanzioni, di voler procedere spontaneamente alla regolarizzazione. Di seguito si descrivono le due fattispecie.
Nel caso il contribuente non versi l'imposta dovuta alle scadenze previste, può regolarizzare la sua posizione con l'istituto del Ravvedimento Operoso, a fronte del pagamento di una sanzione ridotta e degli interessi legali fino alla data di pagamento. La sanzione è proporzionale al periodo di ritardo (maggiore è il ritardo maggiore sarà la sanzione da applicare). Il combinato disposto dalla conversione in legge del Decreto Fiscale 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha esteso il così detto ravvedimento lungo anche ai tributi locali, permettendo di fatto ai contribuenti di poter regolarizzare i debiti tributari scaduti da oltre un anno col pagamento di una sanzione ridotta (in precedenza per i tributi locali il ravvedimento poteva essere fatto massimo entro un anno dalla scadenza). La sanzione come detto in precedenza, è rapportata al periodo di ritardo e si articola in 6 fasce. Nelle tabelle seguenti sono riportate le sanzioni e i tassi di interesse legale previsti e degli esempi di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
N.B. il Ravvedimento Operoso non può essere fatto dopo l'emissione di avvisi di accertamento o quando siano già iniziate le attività di accertamento.
Tabella Sanzioni per ravvedimento operoso
|
||
ritardo
|
sanzione prevista
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% da applicare su importo non pagato
|
entro 14 giorni
|
1/15 del minimo
|
0,10% per ogni giorno di ritardo (max 1,4%)
|
dal 15° al 30° giorno
|
1/10 del minimo
|
1,50%
|
dal 30° al 90° giorno
|
1/9 del minimo
|
1,67%
|
dal 90° giorno ed entro 1 anno
|
1/8 del minimo
|
3,75%
|
da 1 a 2 anni
|
1/7 del minimo
|
4,29%
|
oltre 2 anni
|
1/6 del minimo
|
5,00%
|
Tabella Tassi di interesse legale
|
|||
Dal
|
Al
|
Saggio
|
Normativa
|
---|---|---|---|
01/01/2012
|
31/12/2013
|
2,50%
|
Dm Economia 12/12/2011
|
01/01/2014
|
31/12/2014
|
1,00%
|
Dm Economia 12/12/2013
|
01/01/2015
|
31/12/2015
|
0,50%
|
Dm Economia 11/12/2014
|
01/01/2016
|
31/12/2016
|
0,20%
|
Dm Economia 11/12/2015
|
01/01/2017
|
31/12/2017
|
0,10%
|
Dm Economia 7/12/2016
|
01/01/2018
|
31/12/2018
|
0,30%
|
Dm Economia 13/12/2017
|
01/01/2019
|
31/12/2019
|
0,80%
|
Dm Economia 12/12/2018
|
01/01/2020
|
31/12/2020
|
0,05%
|
Dm Economia 12/12/2019
|
01/01/2021
|
31/12/2021
|
0,01%
|
Dm Economia 11/12/2020
|
01/01/2022
|
31/12/2022
|
1,25%
|
Dm Economia del 13 dicembre 2021
|
01/01/2023
|
31/12/2023
|
5,00%
|
DM Economia del 13/12/2022
|
01/01/2024
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31/12/2024
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2,50%
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D.M. Economia del 29/11/2023
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Nel caso il contribuente non versi l'imposta dovuta alle scadenze previste e non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione con l'istituto del Ravvedimento Operoso, l'Ente avvia l'Attività di Accertamento per il recupero della tassa non versata. L'attività di accertamento qui descritta è riferita al recupero dei tributi non versati ma già inseriti nelle liste di carico TARI.
L'Ente per prima cosa verificherà per un dato anno d'imposta, la situazione della riscossione relativa alla lista di carico della TARI. Dalle verifiche emergeranno principalmente tre fattispecie per ciascun contribuente: Pagato (i pagamenti del contribuente sono regolari), Pagato Parzialmente (l'importo dovuto non è stato versato completamente) e NON Pagato (nessun pagamento effettuato). Per gli utenti con lo stato Pagato Parzialmente e NON Pagato verrà notificato, con spese di spedizione a carico del contribuente, il sollecito di pagamento dell'importo non versato. Per gli utenti che non pagheranno nemmeno il sollecito, si procederà all'emissione dell'Avviso di Accertamento Esecutivo per Omesso/Insufficiente Versamento, relativo all'anno d'imposta non pagato, con sanzioni interessi e spese di notifica a carico del contribuente. L'Avviso di Accertamento Esecutivo costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure di riscossione coattiva (pignoramento, fermo amministrativo, ipoteca legale ecc.) e il conseguente affidamento all'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro soggetto all'uopo individuato). La sanzione applicata a termini di legge per l'omesso/insufficiente versamento è pari al 30% dell'importo non versato oltre gli interessi maturati e spese di notifica. Per gli avvisi di accertamento per omesso/insufficiente versamento è ammesso il ricorso nanti la corte di giustizia tributaria adita, con le modalità specificate nell'avviso stesso.
Per qualunque dubbio, informazione o conoscere lo stato dei vostri pagamenti, si consiglia di contattare l'Ufficio Tributi, il quale è a disposizione per fornirvi le informazioni del caso.
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a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Municipio n. 1;
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tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.villacidro@pec.it;
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tramite servizio postale;
E' possibile chiedere l'invio della documentazione inerente la TARI in formato elettronico compilando l'apposita modulistica. E' inoltre disponibile lo sportello telematico del contribuente come appresso indicato
SPORTELLO TELEMATICO DEL CONTRIBUENTE LINKmate
Il comune di Villacidro ha attivato il nuovo servizio LINKmate, lo sportello telematico del contribuente in cui si potrà visualizzare la posizione dei tributi comunali, scaricare gli avvisi di pagamento, pagare direttamente online la TARI, verificare lo stato dei pagamenti effettuati, visualizzare i dati catastali degli immobili associati, prenotare appuntamenti, inviare documentazione, porre quesiti e tanto altro ancora. L’accesso allo sportello può essere fatto tramite SPID e CIE, in linea con le nuove direttive di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Per accedere allo sportello collegarsi al seguente link https://linkmate.servizienti.it/linkmateWeb/login?c=L924
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha il compito di verifica e controllo sull'operato del Gestore e degli Enti coinvolti, dettando anche le linee guida e direttive per la corretta determinazione delle tariffe. Lo scopo è quello di tutelare il cittadino fruitore del servizio, garantendo la massima trasparenza. L'ARERA ha messo a disposizione del cittadino lo Sportello per il Consumatore che oltre ad occuparsi dei servizi Luce e Gas e Idrico, dal 2018 si occupa anche dei Rifiuti domestici. A questo link è possibile consultare la nota informativa di ARERA sullo Sportello del consumatore, mentre a questo link si accede direttamente allo Sportello per il Consumatore. Si rimanda ai link precedenti per maggiori approfondimenti e al sito istituzionale https://www.arera.it.