A chi è rivolto
La nuova IMU (Imposta Municipale propria) è disciplinata ai commi da 739 a 783 art. 1 della legge n.160/2019, è un'imposta patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9).
Abitazione principale:
- per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
- per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.
Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 741):
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
- la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.
Dall’anno d’imposta 2021 è stata introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, relativamente a una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto.
AREE EDIFICABILI: qualora non vi siano riferimenti che determinino il valore di un’area edificabile (quali ad es. atti di compravendita, perizie ecc.) il contribuente può determinare la base imponibile ai fini IMU utilizzando i valori medi, espressi in €/mq., determinati dall’Ufficio Tecnico e adottati con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 03/07/2013. Qualora non fosse presente la zona urbanistica di interesse, utilizzare un valore per similitudine dell’area in oggetto.
TERRENI AGRICOLI: Il Comune di VILLACIDRO, in base all’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’Istat, è classificato come Comune Totalmente Montano. Pertanto i terreni agricoli siti nel Comune di Villacidro non sono soggetti al pagamento dell’IMU.
Come fare
L'IMU è un'imposta in autoliquidazione, pertanto è dovere del contribuente procedere al calcolo del dovuto e al rispettivo pagamento.
Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'IMU, il Comune di Villacidro ha messo a disposizione un calcolatore raggiungibile al link https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=%20L924, con il quale inserendo i dati dei propri immobili, sarà possibile calcolare l’importo da versare e stampare il relativo Modello F24.
L’importo minimo da versare è pari a € 12,00. L’importo minimo è riferito all’imposta complessiva dovuta per l'anno di riferimento e non all’importo delle singole rate né ai singoli immobili.
N.B. i calcolatori messi a disposizione del contribuente sono già aggiornati per il calcolo del ravvedimento lungo (oltre un anno) e pertanto possono essere utilizzati per il calcolo degli anni pregressi.
Cosa serve
Per effettuare il pagamento assicurati di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie come l'importo da versare, le modalità di versamento scelte dall'Amministrazione, la documentazione personale necessaria per effettuare il versamento, ecc.
Cosa si ottiene
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.
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Condizioni di servizio
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