Contributo Elettore AIRE
ELETTORI AIRE - ITALIANI ALL'ESTERO
Gli elettori sardi iscritti all’Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero, o che abbiano in corso la procedura di iscrizione all'A.I.R.E. attestata dall'Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza, in base alla normativa regionale (LL. RR. n. 9/84 e ss.mm. ed integraz.), hanno diritto a un contributo per il rimborso delle spese di viaggio.
Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute, fino ad un importo massimo di € 250,00 se si proviene da un paese europeo (non solo Stati appartenenti all’Unione Europea, ma tutti quei paesi territorialmente ricompresi nel continente “Europa”.
Es: Svizzera, Norvegia, Finlandia, Russia Europea, Turchia Europea) e fino a € 1.000,00 se si proviene da un paese extraeuropeo.
Non hanno, invece, diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all’estero.
Termini per la presentazione della richiesta gli elettori interessati devono richiedere il contributo al Comune prima del rientro al Paese estero.
Modalità di erogazione del contributo
Al fine di beneficiare del contributo gli elettori devono recarsi, prima del rientro al Paese estero, presso l'Ufficio Elettorale, sito nel
Municipio in Piazza Municipio 1 . piano terra, per la richiesta di erogazione del contributo, corredata della seguente documentazione:
- tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale, attestante l'avvenuta votazione;
- biglietti e carte d’imbarco di andata e ritorno comprovanti l'effettuazione del viaggio entro i termini previsti per legge, rispettivamente entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni e non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse (partenza per lo stato estero);
in caso di scalo aereo o navale tra lo sbarco e l’imbarco non si dovrà superare le 24 ore di sosta;
- documento d'identità in corso di validità;
Spese rimborsabili
Sono ammesse solo le spese di viaggio documentate. L’elettore deve presentare i biglietti (o la stampa del biglietto elettronico), dai quali
risulti in modo chiaro ed univoco:
a) il nominativo;
b) la data;
b) la tratta;
c) l’importo.
In caso di viaggio in aereo, è necessario conservare l’originale del tagliando delle carte di imbarco da allegare alla documentazione di viaggio (in caso di smarrimento della carta d’imbarco, l’elettore dovrà presentare al Comune di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nella quale dichiari le effettive date di imbarco sia per l’arrivo che per la partenza).
In caso di carta d’imbarco elettronica, l’elettore dovrà produrre copia informatica o cartacea al comune di iscrizione elettorale o mostrare il documento elettronico al funzionario incaricato del procedimento di rimborso, che sottoscriverà una dichiarazione, da allegare alla pratica, nella quale il funzionario dichiari di aver visionato la carta d’imbarco elettronica.
Le carte d’imbarco relative al viaggio di ritorno, sia cartacee che elettroniche, o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di smarrimento di queste, dovranno essere fatte pervenire dall’elettore, in originale o in copia cartacea o elettronica, a questo Comune, responsabile del rimborso.
E’ altresì rimborsabile il viaggio in nave (LIMITATAMENTE AL COSTO DELL’ELETTORE, pertanto non verrà rimborsata l’automobile né tutti i costi ad essa collegati, anche se di proprietà), con il bus extraurbano e con il treno.
Non sono ammesse le spese per pedaggi autostradali, per noleggio auto con o senza conducente, né per parcheggi o uso di taxi.
Il biglietto potrà essere cumulativo, ma verranno rimborsati unicamente i costi sostenuti dall’elettore e scorporati i costi eccedenti. Es. se il
titolo di viaggio è intestato a due viaggiatori/elettori, il rimborso sarà effettuato rispettivamente nella misura del 50% del totale. Se il secondo viaggiatore non beneficia della norma (poiché non elettore AIRE) il rimborso del 50% andrà in favore esclusivo dell’elettore. Infine in caso di figli minorenni (paganti) l’importo del biglietto rimborsabile sarà solo quello del soggetto elettore e non dei figli.
Per ottenere il contributo l’elettore deve compiere l’intero viaggio di andata e ritorno nei termini di legge, escludendo la possibilità di contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.
Termini per la conclusione del procedimento: 30 giorni.
L’erogazione del contributo verrà effettuata da parte dell’Amministrazione Comunale in contanti al momento dell’esibizione di tutta la documentazione suddetta.
L’elettore può, con delega scritta, incaricare una persona di sua fiducia al ritiro delle somme a lui dovute, utilizzando il modulo allegato.
Con successiva comunicazione gli elettori verranno informati sugli orari di apertura straordinaria degli uffici preposti all’erogazione del contributo.